Art. 1
Modifica della direttiva 93/49/CEE della Commissione
In vigore dal 21 mar 2018
Modifica della direttiva 93/49/CEE della Commissione
La direttiva 93/49/CEE della Commissione è così modificata:
1.
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
I materiali di moltiplicazione di Palmae appartenenti ai generi e alle specie di cui all'allegato e aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a)
sono stati coltivati durante l'intero ciclo di vita in un'area che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b)
durante i due anni precedenti la loro commercializzazione, sono stati coltivati in un sito all'interno dell'Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a detto organismo nocivo. I materiali sono soggetti a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono confermati indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Il presente articolo si applica fatte salve le norme relative alle zone protette adottate in forza dell', paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.».
2.
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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