Art. 1 · Modifiche della direttiva 2014/59/UE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 12 dic 2017
Modifiche della direttiva 2014/59/UE La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, il punto 48 è sostituito dal seguente: «48) “titoli di debito”: i) ai fini dell’articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j), le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; e ii) ai fini dell’articolo 108, le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile e gli strumenti che creano o riconoscono un debito;»; 2) l’articolo 108 è sostituito dal seguente: «Articolo 108 Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza 1.   Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza: a) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari: i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE; ii) i depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell’Unione di enti stabiliti all’interno dell’Unione; b) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a): i) i depositi protetti; ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza. 2.   Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni: a) la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno; b) i titoli di debito non contengono una componente derivata e non sono essi stessi derivati; c) la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi del presente paragrafo. 3.   Gli Stati membri assicurano che i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo abbiano un grado di priorità più elevato nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza rispetto ai crediti derivanti dagli strumenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d). 4.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza vigenti al 31 dicembre 2016 si applichino al trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), della presente direttiva prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) 5.   Qualora, dopo il 31 dicembre 2016 e prima del 28 dicembre 2017, uno Stato membro adotti una legge nazionale che disciplina il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, il paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai crediti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) a norma di detta legge nazionale, per le entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni: i) la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno; ii) i titoli di debito non incorporano una componente derivata e non sono essi stessi derivati; e iii) la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi della legge nazionale; b) a norma di detta legge nazionale, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente comma hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti derivanti dagli strumenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d). Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui alla lettera b) del primo comma hanno lo stesso grado di priorità di quelli di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 5, primo comma, lettera a), punto ii), i titoli di debito a interesse variabile calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell’emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non sono considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche. 7.   Gli Stati membri che, prima del 31 dicembre 2016, hanno adottato una legge nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, secondo la quale i crediti chirografari ordinari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), sono divisi in due o più gradi di priorità differenti, o secondo la quale il grado di priorità dei crediti chirografari ordinari derivanti da tali titoli di debito è modificato in relazione a tutti gli altri crediti chirografari ordinari aventi il medesimo grado di priorità, possono prevedere che i titoli di debito con il grado di priorità più basso tra tali crediti chirografari ordinari abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo. (*1)  Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).»."
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