Art. 9 · Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici

Art. 9

Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici

In vigore dal 12 dic 2017
Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici 1.   Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici situati nel loro territorio, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, se tali rischi sono dovuti a una o più delle ragioni seguenti: a) frequenti cambiamenti dell’andamento e della velocità delle correnti; b) caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne e mancanza di adeguati servizi d’informazione sui canali navigabili (FIS) riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte; c) presenza di uno specifico regolamento del traffico locale giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o d) elevata frequenza di incidenti in uno specifico tratto della via navigabile interna riconducibile alla mancanza di una competenza non contemplata dalle norme di cui all’. Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione dei tratti di cui al primo comma. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’, insieme alla motivazione su cui è basata la misura, almeno sei mesi prima della data di adozione di tali misure. 3.   Qualora i tratti di vie navigabili interne di cui al paragrafo 1 siano situati lungo la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano e informano la Commissione congiuntamente. 4.   Ove uno Stato membro intenda adottare una misura che non è giustificata conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro un termine di sei mesi dalla notifica la Commissione può adottare atti di esecuzione che contengono la decisione con cui si oppone all’adozione della misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3. 5.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le misure adottate dagli Stati membri, insieme alla motivazione di cui al paragrafo 2.
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