Art. 8
Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo
In vigore dal 12 dic 2017
Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo
1. Gli Stati membri classificano un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a)
è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
b)
le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
c)
su tale via navigabile interna è necessaria la navigazione terrestre; o
d)
per la navigazione su tale via navigabile interna sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico, senza indebito ritardo, l’elenco delle vie navigabili interne a carattere marittimo notificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:2397:oj#art-8