Art. 34 · Norme CESNI e atti di esecuzione

Art. 34

Norme CESNI e atti di esecuzione

In vigore dal 12 dic 2017
Norme CESNI e atti di esecuzione Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione, a condizione che: a) tali norme siano disponibili e aggiornate; b) tali norme siano conformi a qualsiasi dei requisiti di cui agli allegati; c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione. Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme. Qualora gli atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:2397:oj#art-34