Art. 34
Norme CESNI e atti di esecuzione
In vigore dal 12 dic 2017
Norme CESNI e atti di esecuzione
Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione, a condizione che:
a)
tali norme siano disponibili e aggiornate;
b)
tali norme siano conformi a qualsiasi dei requisiti di cui agli allegati;
c)
modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.
Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.
Qualora gli atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti di esecuzione.
Storico versioni
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