Art. 32 · Norme CESNI e atti delegati

Art. 32

Norme CESNI e atti delegati

In vigore dal 12 dic 2017
Norme CESNI e atti delegati Gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, ad eccezione di quelli basati sull’, fanno riferimento alle norme stabilite dal CESNI, a condizione che: a) tali norme siano disponibili e aggiornate; b) tali norme siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati; c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione. Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme. Qualora gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti delegati, fa o aggiorna il pertinente riferimento e inserisce la data di applicazione nell’allegato IV.
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