Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2017
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   «via navigabile interna»: una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’; 2)   «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; 3)   «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima; 4)   «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio; 5)   «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; 6)   «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri; 7)   «certificato di qualifica dell’Unione»: un certificato rilasciato da un’autorità competente attestante che l’interessato risponde alle prescrizioni di cui alla presente direttiva; 8)   «convenzione STCW»: la convenzione STCW ai sensi dell’, punto 21), della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); 9)   «membri del personale di coperta»: le persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell’imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza, e alla protezione dell’ambiente, che non siano le persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 10)   «certificato di radiooperatore»: un certificato nazionale rilasciato da uno Stato membro, in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che autorizza l’uso di una stazione di radiocomunicazioni su un’imbarcazione delle vie navigabili interne; 11)   «esperto di navigazione passeggeri»: una persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri; (12)   «esperto di gas naturale liquefatto»: una persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni; 13)   «conduttore di nave»: un membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonché per l’equipaggio, i passeggeri e il carico; 14)   «rischio specifico»: un pericolo per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione che richiedono che i conduttori di nave siano in possesso di competenze che vanno al di là di quanto previsto dalle norme generali di competenza a livello di gestione; 15)   «competenza»: la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze e abilità previste dalle norme stabilite per l’adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di imbarcazioni destinate alla navigazione interna; 16)   «livello di gestione»: il livello di responsabilità associato al ruolo di conduttore di nave e alla garanzia che gli altri membri del personale di coperta svolgano in modo adeguato tutti i compiti legati alla conduzione di un’imbarcazione; 17)   «livello operativo»: il livello di responsabilità associato al ruolo di battelliere, di barcaiolo abilitato o di timoniere, e al mantenimento del controllo sull’esecuzione di tutti i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza secondo procedure appropriate e sotto la direzione di una persona che riveste un ruolo a livello di gestione; 18)   «grande convoglio»: un convoglio spinto per cui il prodotto fra lunghezza totale e larghezza totale dell’imbarcazione spinta è pari a 7 000 metri quadri o più; 19)   «libretto di navigazione»: un registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati; 20)   «giornale di bordo»: un registro ufficiale dei viaggi effettuati da un’imbarcazione e dal suo equipaggio; 21)   «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: un libretto di navigazione o un giornale di bordo in cui si possono registrare dati; 22)   «tempo di navigazione»: il tempo, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un’imbarcazione su vie navigabili interne, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall’autorità competente; 23)   «galleggiante speciale»: un’unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori; 24)   «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; 25)   «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili); 26)   «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; 27)   «navigazione stagionale»: un’attività di navigazione esercitata per non più di sei mesi ogni anno.
Storico versioni

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