Art. 29 · Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite

Art. 29

Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite

In vigore dal 12 dic 2017
Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite 1.   Gli Stati membri adottano provvedimenti idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione, i giornali di bordo, i certificati medici e i registri di cui alla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione e la revoca dei certificati. In tale ottica, essi rispettano pienamente i principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679.
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