Art. 28 · Valutazione

Art. 28

Valutazione

In vigore dal 12 dic 2017
Valutazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché organismi indipendenti valutino le attività relative all’acquisizione e alla valutazione delle competenze e alla gestione dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, entro il 17 gennaio 2037 e successivamente almeno ogni dieci anni. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni effettuate da tali organismi indipendenti siano debitamente documentati e trasmessi alle autorità competenti interessate. Se necessario, gli Stati membri prendono provvedimenti idonei per ovviare alle carenze individuate dalla valutazione indipendente.
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