Art. 26 · Autorità competenti

Art. 26

Autorità competenti

In vigore dal 12 dic 2017
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri, ove applicabile, designano le autorità competenti che: a) organizzano e controllano gli esami di cui all’; b) riconoscono i programmi di formazione di cui all’; c) omologano i simulatori di cui all’; d) rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui agli , nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all’; e) convalidano il tempo di navigazione nei libretti di navigazione di cui all’; f) stabiliscono i medici che possono rilasciare certificati medici a norma dell’; g) tengono i registri di cui all’; h) individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite di cui all’. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità competenti nel loro territorio che hanno designato in conformità del paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
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