Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 dic 2017
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione: a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi; c) rimorchiatori e spintori destinati a: i) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b); ii) rimorchiare o spingere galleggianti speciali; iii) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali; d) navi passeggeri; e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); f) galleggianti speciali. 2.   La presente direttiva non si applica alle persone: a) che navigano per sport o svago; b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente; c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente: a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o b) percorsi su base stagionale.
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