Art. 15 · Cooperazione

Art. 15

Cooperazione

In vigore dal 12 dic 2017
Cooperazione Qualora uno Stato membro di cui all’, paragrafo 3, determini che un certificato di qualifica rilasciato dall’autorità competente in un altro Stato membro non soddisfa le condizioni previste dalla presente direttiva, o vi siano motivi di sicurezza o di ordine pubblico, l’autorità competente chiede all’autorità preposta al rilascio di valutare la sospensione di tale certificato di qualifica ai sensi dell’. L’autorità richiedente informa la Commissione della sua richiesta. L’autorità che ha rilasciato il certificato di qualifica in questione esamina la richiesta e informa l’altra autorità della sua decisione. L’autorità competente può vietare a una persona di operare nella zona posta sotto la sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell’autorità preposta al rilascio. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, cooperano inoltre con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di provvedere affinché il tempo di navigazione e i viaggi dei titolari di certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti ai sensi della presente direttiva siano registrati, se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione, e siano convalidati per un periodo fino a quindici mesi prima della data della richiesta di convalida. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, informano la Commissione, se del caso, circa le vie navigabili interne sul loro territorio in cui sono richieste le competenze per la navigazione a carattere marittimo.
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