Art. 12 · Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

Art. 12

Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

In vigore dal 12 dic 2017
Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave 1.   Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all’ forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo: a) alla propria identità; b) al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per l’autorizzazione specifica che hanno richiesto; c) al possesso di un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell’, lettera b), i richiedenti forniscono alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, prove documentali soddisfacenti riguardo: a) alla propria identità; b) al possesso dei requisiti stabiliti a norma dell’ concernenti le competenze relative ai rischi specifici per il tratto specifico di vie navigabili interne per cui è richiesta l’autorizzazione; c) al possesso di un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 a seguito della verifica dell’autenticità e della validità dei documenti forniti dal richiedente. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente che rilascia i certificati di qualifica dell’Unione per i conduttori di nave indichi espressamente nel certificato le eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’, conformemente al modello di cui all’, paragrafo 3. La validità di tale autorizzazione specifica cessa quando cessa la validità del certificato di qualifica dell’Unione. 5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l’autorizzazione specifica di cui all’, lettera d), è rilasciata come certificato di qualifica dell’Unione per esperti di gas naturale liquefatto, conformemente al modello di cui all’, paragrafo 3, il cui periodo di validità è definito in conformità dell’, paragrafo 6.
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