Art. 11 · Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione

Art. 11

Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione

In vigore dal 12 dic 2017
Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono certificati di qualifica dell’Unione per i membri del personale di coperta e certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo: a) alla propria identità; b) al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per la qualifica che hanno richiesto; c) al soddisfacimento delle norme relative all’idoneità medica in conformità dell’, ove del caso. 2.   Gli Stati membri rilasciano certificati di qualifica dell’Unione previa verifica dell’autenticità e della validità dei documenti forniti dai richiedenti e del fatto che a questi ultimi non sia già stato rilasciato un certificato di qualifica dell’Unione valido. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati di qualifica dell’Unione e per documenti singoli che combinano certificati di qualifica dell’Unione e libretti di navigazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   La validità del certificato di qualifica dell’Unione per i membri del personale di coperta è limitata alla data della successiva visita medica prescritta a norma dell’. 5.   Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell’Unione per i conduttori di nave sono validi per un massimo di tredici anni. 6.   I certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche sono validi per un massimo di cinque anni.
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