Art. 4 · Recepimento

Art. 4

Recepimento

In vigore dal 5 dic 2017
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all' della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2019. Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2021. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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