Art. 3 · Abrogazione della decisione 2005/387/GAI

Art. 3

Abrogazione della decisione 2005/387/GAI

In vigore dal 15 nov 2017
Abrogazione della decisione 2005/387/GAI 1.   La decisione 2005/387/GAI è abrogata con effetto dal 23 novembre 2018. 2.   In deroga al paragrafo 1, la decisione 2005/387/GAI continua ad applicarsi alle nuove sostanze psicoattive per le quali una relazione congiunta, di cui all' della stessa decisione, è stata presentata anteriormente al 23 novembre 2018. 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo che modificano l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI al fine di aggiungervi le nuove sostanze psicoattive di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dal 22 novembre 2017. 5.   La delega di potere di cui al paragrafo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità di atti delegati già in vigore. 6.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 7.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 8.   L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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