Art. 1
In vigore dal 15 nov 2017
La direttiva 2011/65/UE è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«k)
organi a canne.»;
2)
all', il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28)
“macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale”, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;
3)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;
b)
al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
«e bis)
tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a)
recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1o luglio 2016;
b)
recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c)
recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d)
recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e)
recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;
4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a)
per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b)
per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all', paragrafo 3; e
c)
per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;
b)
al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera:
«b bis)
entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;»
c)
al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:2102:oj#art-1