Art. 8 · Commissione consultiva

Art. 8

Commissione consultiva

In vigore dal 10 ott 2017
Commissione consultiva 1.   La commissione consultiva di cui all' è così composta: a) un presidente; b) un rappresentante di ciascuna autorità competente interessata. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente; c) una personalità indipendente nominata da ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente. 2.   Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni. 3.   Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate conformemente al paragrafo 2, tali persone sono nominate mediante sorteggio. 4.   Tranne quando le personalità indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale a norma dell', paragrafo 1, l'autorità competente di uno degli Stati membri interessati può opporsi alla nomina di una particolare personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata tra le autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni: a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti; b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una sostanziale partecipazione o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un interessato; c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia o delle controversie in questione; d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina. 5.   L'autorità competente di uno degli Stati membri interessati può chiedere a una personalità nominata a norma dei paragrafi 2 o 3 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nel procedimento. Per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della commissione consultiva, una personalità indipendente che è parte della commissione consultiva non deve trovarsi in una situazione che avrebbe indotto un'autorità competente a opporsi alla sua nomina a norma del presente comma se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa commissione consultiva. 6.   I rappresentanti delle autorità competenti e le personalità indipendenti nominate a norma del paragrafo 1 del presente articolo nominano un presidente dall'elenco delle personalità di cui all'. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna autorità competente e dalle personalità indipendenti, il presidente è un giudice.
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