Art. 5 · Decisione dell'autorità competente in merito al reclamo

Art. 5

Decisione dell'autorità competente in merito al reclamo

In vigore dal 10 ott 2017
Decisione dell'autorità competente in merito al reclamo 1.   L'autorità competente di uno Stato membro interessato può decidere di rigettare un reclamo entro il termine di cui all', paragrafo 5, se: a) il reclamo non riporta le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 3 (comprese le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 3, lettera f), che non siano state trasmesse entro il termine di cui all', paragrafo 4); b) non vi è alcuna questione controversa; o c) il reclamo non è stata presentato entro il periodo di tre anni di cui all', paragrafo 1. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni dell', paragrafo 5, l'autorità competente fornisce i motivi generali del suo rigetto. 2.   Qualora un'autorità competente di uno Stato membro interessato non abbia adottato una decisione in merito al reclamo entro il termine di cui all', paragrafo 5, il reclamo si considera accolto da tale autorità competente. 3.   Il soggetto interessato ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità delle norme nazionali nel caso in cui tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano rigettato il reclamo. Un soggetto interessato che eserciti tale diritto di presentare ricorso non può formulare una richiesta ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a): a) finché la decisione è ancora oggetto di ricorso conformemente al diritto dello Stato membro interessato; b) se la decisione di rigetto può ancora essere ulteriormente impugnata nell'ambito della procedura di ricorso degli Stati membri interessati; o c) quando una decisione di rigetto è stata confermata nell'ambito della procedura di ricorso di cui alla lettera a), ma non è possibile derogare alla decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno degli Stati membri interessati. Qualora sia stato presentato ricorso, la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale è considerata ai fini dell', paragrafo 1, lettera a).
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