Art. 4
Procedura amichevole
In vigore dal 10 ott 2017
Procedura amichevole
1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati accettino un reclamo, si adoperano per risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro due anni a partire dall'ultima notifica di una decisione di uno degli Stati membri in merito all'accettazione del reclamo.
Il termine di due anni di cui al primo comma può essere prorogato fino a un massimo di un anno, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro interessato a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati, se l'autorità competente richiedente fornisce una giustificazione scritta.
2. Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo su come risolvere la questione controversa entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati notifica, senza indugio, l'accordo al soggetto interessato in una decisione vincolante per l'autorità e applicabile dal soggetto interessato, a condizione che quest'ultimo accetti la decisione e rinunci al diritto ad altri mezzi di impugnazione, ove applicabile. Qualora le procedure relative a tali altri mezzi di impugnazione siano già iniziate, la decisione diventa vincolante e applicabile non appena il soggetto interessato abbia dimostrato alle autorità competenti degli Stati membri interessati di aver adottato misure per porre termine a dette procedure. Le prove in tal senso sono fornite entro 60 giorni dalla data in cui la decisione è stata notificata al soggetto interessato. La decisione è quindi attuata immediatamente, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale degli Stati membri interessati.
3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo su come risolvere la questione controversa entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati informa il soggetto interessato indicando i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.
Storico versioni
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