Art. 3 · Reclamo

Art. 3

Reclamo

In vigore dal 10 ott 2017
Reclamo 1.   I soggetti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo relativo a una questione controversa a ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati chiedendone la risoluzione. Il reclamo va presentato entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la questione controversa, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati utilizzino i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale di uno degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano simultaneamente il reclamo con le medesime informazioni a ciascuna autorità competente e indicano nel reclamo gli altri Stati membri interessati. I soggetti interessati garantiscono che ciascuno Stato membro interessato riceva il reclamo in almeno una delle seguenti lingue: a) una delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, conformemente al diritto nazionale; o b) qualsiasi altra lingua che lo Stato membro in questione accetti a tal fine. 2.   Ciascuna autorità competente accusa ricevuta del reclamo entro due mesi dal suo ricevimento. Entro lo stesso termine ciascuna autorità competente comunica il ricevimento del reclamo anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Le autorità competenti si informano anche l'un l'altra contestualmente sulla o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni durante le relative procedure. 3.   Il reclamo è accettato solo se, come primo passo, i soggetti interessati che lo presentano forniscono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati le seguenti informazioni: a) il (i) nome(i), l'(gli) indirizzo(i), il (i) numero(i) di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato il reclamo alle autorità competenti e di qualsiasi altra persona interessata; b) i periodi d'imposta interessati; c) informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze del caso (compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti interessate alle operazioni in questione, nonché i fatti stabiliti in buona fede in un accordo reciprocamente vincolante tra i soggetti interessati e le amministrazioni fiscali) e, più specificamente, la natura e la data delle azioni che hanno dato luogo alla questione controversa (compresi, se del caso, i dettagli dello stesso reddito percepito nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile nell'altro Stato membro, e informazioni particolareggiate delle imposte riscosse o che saranno riscosse relativamente a tale reddito nell'altro Stato membro), nonché i relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati, con una copia di eventuali documenti giustificativi; d) il riferimento alle norme nazionali applicabili e all'accordo o convenzione di cui all'; laddove siano applicabili più di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano il reclamo specificano quale accordo o convenzione è interpretato in relazione alla pertinente questione controversa. Tale accordo o convenzione rappresenta l'accordo o la convenzione applicabile ai fini della presente direttiva; e) le seguenti informazioni fornite dai soggetti interessati che hanno presentato il reclamo alle autorità competenti, unitamente a copie degli eventuali documenti giustificativi: i) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengano che vi sia una questione controversa; ii) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alle operazioni in questione ed eventuali sentenze degli organi giurisdizionali relative alla questione controversa; iii) l'impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo più completo e rapido possibile a tutte le richieste appropriate formulate da un'autorità competente e a fornire la documentazione necessaria su richiesta delle autorità competenti; iv) una copia della decisione finale dell'amministrazione fiscale nella forma di un avviso di accertamento, del verbale di constatazione fiscale o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e di una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dalle autorità fiscali in merito alla questione controversa, ove pertinente; v) informazioni relative a eventuali reclami presentate dai soggetti interessati nell'ambito di un'altra procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie di cui all', paragrafo 5, e un espresso impegno da parte dei soggetti interessati ad attenersi alle disposizioni dell', paragrafo 5, ove applicabile; f) eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti che siano ritenute necessarie per procedere all'analisi sostanziale del caso specifico. 4.   Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati possono chiedere le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), entro tre mesi dal ricevimento del reclamo. Possono presentare ulteriori richieste di informazioni nel corso della procedura amichevole ai sensi dell', qualora le autorità competenti lo ritengano necessario. Si applicano le legislazioni nazionali relative alla protezione delle informazioni e alla protezione dei segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o delle procedure commerciali. I soggetti interessati che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 3, lettera f), rispondono entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Una copia della risposta è trasmessa contemporaneamente anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. 5.   Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati adottano una decisione in merito all'accettazione o al rigetto del reclamo entro sei mesi dal ricevimento dello stesso o, se posteriore, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f). Le autorità competenti informano senza indugio i soggetti interessati e le autorità competenti degli altri Stati membri della loro decisione. Entro sei mesi dal ricevimento di un reclamo o, se posteriore, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), un'autorità competente può decidere di risolvere la questione controversa su base unilaterale senza coinvolgere le altre autorità competenti degli Stati membri interessati. In tal caso l'autorità competente in questione ne dà immediata notifica ai soggetti interessati e alle altre autorità competenti degli Stati membri interessati ponendo così termine alle procedure di cui alla presente direttiva. 6.   Qualora i soggetti interessati intendano ritirare un reclamo, trasmettono contemporaneamente una notifica scritta del ritiro a tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati. Tale notifica pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui alla presente direttiva. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono tale notifica informano senza indugio le altre autorità competenti degli Stati membri interessati della conclusione delle procedure. Se per qualsiasi motivo una questione controversa cessa di esistere, tutte le procedure di cui alla presente direttiva si concludono con effetto immediato e le autorità competenti degli Stati membri interessati informano senza indugio i soggetti interessati di tale situazione e dei suoi motivi generali.
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