Art. 17
Disposizioni speciali per privati e imprese più piccole
In vigore dal 10 ott 2017
Disposizioni speciali per privati e imprese più piccole
Nel caso in cui il soggetto interessato:
a)
sia una persona fisica; o
b)
non sia una grande impresa e non faccia parte di un grande gruppo (ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)),
il soggetto interessato può presentare i reclami, le risposte a una richiesta di informazioni supplementari, i ritiri e le richieste di cui, rispettivamente, agli , paragrafi 1, 4 e 6, e 6, paragrafo 1 («comunicazioni»), in deroga a tali disposizioni, esclusivamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il soggetti interessato risiede. Entro due mesi dal ricevimento di tali comunicazioni l'autorità competente di tale Stato membro ne dà simultanea notifica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati. Una volta effettuata tale notifica, si ritiene che il soggetto interessato abbia presentato la comunicazione a tutti gli Stati membri interessati dalla data della notifica.
Nel caso di informazioni supplementari ricevute a norma dell', paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni supplementari ne trasmette una copia contemporaneamente alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati. Una volta trasmesse, si ritiene che tali informazioni supplementari siano state ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data di tale ricevimento delle informazioni.
Storico versioni
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