Art. 16
Interazione con procedimenti e deroghe nazionali
In vigore dal 10 ott 2017
Interazione con procedimenti e deroghe nazionali
1. Il fatto che l'azione di uno Stato membro che ha dato luogo alla questione controversa sia diventata definitiva conformemente al diritto nazionale non impedisce ai soggetti interessati di ricorrere alle procedure previste nella presente direttiva.
2. La presentazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi, rispettivamente, degli non impedisce a uno Stato membro di avviare o di continuare procedimenti giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle stesse questioni.
3. I soggetti interessati possono avvalersi dei mezzi di impugnazione esperibili previsti dal diritto nazionale degli Stati membri interessati. Tuttavia, qualora il soggetto interessato abbia avviato procedimenti volti a esperire tali mezzi di impugnazione, i termini di cui, rispettivamente, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 1, iniziano a decorrere dalla data in cui una sentenza emessa nell'ambito dei procedimenti sia divenuta definitiva o dalla data in cui i procedimenti siano stati altrimenti conclusi in via definitiva, o qualora i procedimenti siano stati sospesi.
4. Qualora una decisione su una questione controversa sia stata pronunciata dal tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno Stato membro e il diritto nazionale dello Stato membro in questione non gli consenta di derogare alla decisione detto Stato membro può prevedere quanto segue:
a)
prima che le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungano un accordo secondo la procedura amichevole di cui all' sulla questione controversa, l'autorità competente dello Stato membro in questione deve notificare alle altre autorità competenti degli Stati membri interessati la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale e deve essere posto termine alla procedura suddetta a decorrere dalla data di tale notifica;
b)
prima che il soggetto interessato abbia presentato una richiesta ai sensi dell', paragrafo 1, le disposizioni dell', paragrafo 1, non si applicano se la questione controversa è rimasta irrisolta nel corso dell'intera procedura amichevole di cui all', nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro in questione deve informare le altre autorità competenti degli Stati membri interessati in merito agli effetti della decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale;
c)
deve essere posto termine alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all' se la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale è stata pronunciata in un qualsiasi momento dopo che un soggetto interessato ha presentato una richiesta ai sensi dell', paragrafo 1, ma prima che la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie abbia espresso il suo parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi dell', nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro interessato in questione deve informare le altre autorità competenti degli Stati membri interessati e la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in merito agli effetti della decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale.
5. La presentazione di un reclamo a norma dell' pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso nell'ambito della procedura amichevole o procedura di risoluzione delle controversie in virtù di un accordo o convenzione interpretati o applicati in relazione alla medesima questione controversa. È posto fine a tale altro procedimento in corso in relazione alla medesima questione controversa a decorrere dalla data del primo ricevimento del reclamo da parte di una delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
6. In deroga all', uno Stato membro interessato può rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie a norma dello stesso articolo nei casi in cui siano state irrogate sanzioni nello Stato membro in questione in relazione al reddito o al capitale rettificato per frode fiscale, dolo e grave negligenza. Qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o amministrativi che potrebbero dar luogo a tali sanzioni e detti procedimenti si svolgano simultaneamente a uno dei procedimenti di cui alla presente direttiva, un'autorità competente può sospendere i procedimenti a norma della presente direttiva a decorrere dalla data di accoglimento del reclamo fino alla data dell'esito finale dei procedimenti in questione.
7. Uno Stato membro può rifiutare, caso per caso, l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all' se una questione controversa non comporta doppie imposizioni. In tal caso, l'autorità competente di detto Stato membro informa senza indugio il soggetto interessato e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Storico versioni
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