Art. 14
Parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
In vigore dal 10 ott 2017
Parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
1. Entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita, una commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie esprime il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Qualora la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie ritenga che la formulazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie informa le autorità competenti degli Stati membri interessati e i soggetti interessati di tali eventuali proroghe.
2. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie fonda il proprio parere sulle disposizioni del relativo accordo o convenzione di cui all', nonché sulle eventuali norme nazionali applicabili.
3. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non può essere raggiunta una maggioranza, il voto del presidente determina il parere definitivo. Il presidente comunica alle autorità competenti il parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
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