Art. 13
Informazioni, prove e udienze
In vigore dal 10 ott 2017
Informazioni, prove e udienze
1. Ai fini della procedura di cui all', i soggetti interessati possono, previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, fornire alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. I soggetti interessati e le autorità competenti degli Stati membri interessati forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, tali autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla commissione consultiva nei seguenti casi:
a)
per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;
b)
le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;
c)
le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;
d)
la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
2. I soggetti interessati possono, dietro loro richiesta e previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, comparire o essere rappresentati dinanzi a una commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I soggetti interessati compaiono o sono rappresentati dinanzi alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie dietro richiesta di queste ultime.
3. Le personalità indipendenti o qualsiasi altro membro sono soggetti agli obblighi del segreto professionale conformemente al diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri da una commissione consultiva o dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I soggetti interessati e, se del caso, i loro rappresentanti si impegnano a trattare con riservatezza le informazioni (compresi i documenti) che ricevono durante tali procedimenti. I soggetti interessati e i loro rappresentanti presentano una dichiarazione in tal senso alle autorità competenti degli Stati membri interessati, se così richiesto nel corso dei procedimenti. Gli Stati membri adottano le sanzioni opportune per le violazioni degli obblighi di riservatezza.
Storico versioni
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