Art. 12 · Costi della procedura

Art. 12

Costi della procedura

In vigore dal 10 ott 2017
Costi della procedura 1.   Tranne nei casi di cui al paragrafo 2 e salvo che le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati membri: a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati; e b) i compensi versati alle personalità indipendenti, ove applicabile, che devono essere limitati a 1 000 EUR a persona al giorno per ogni giorno di riunione in cui si riuniscono la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri. 2.   Qualora il soggetto interessato abbia presentato: a) una notifica del ritiro del reclamo ai sensi dell', paragrafo 6; o b) una richiesta ai sensi delle disposizioni dell', paragrafo 1, in seguito a un rigetto deciso a norma dell', paragrafo 1, e la commissione consultiva abbia deciso che le autorità competenti interessate hanno rigettato il reclamo a giusto titolo, e, previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, tutte le spese di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del soggetto interessato.
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