Art. 11 · Norme di funzionamento

Art. 11

Norme di funzionamento

In vigore dal 10 ott 2017
Norme di funzionamento 1.   Gli Stati membri dispongono che, entro il periodo di 120 giorni di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati notifica ai soggetti interessati i seguenti aspetti: a) le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa; c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o convenzioni applicabili. 2.   Le norme di funzionamento sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella controversia. Le norme di funzionamento includono in particolare: a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa; b) il mandato concordato dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere; c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero commissione consultiva o commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonché il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una commissione consultiva; d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie; e) la composizione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, i particolari relativi alle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse); f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato (dei soggetti interessati) e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative; g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere. Se una commissione consultiva è istituita per esprimere un parere ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettere a), d), e) e f). 3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme di funzionamento standard sulla base delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Tali norme di funzionamento standard si applicano nei casi in cui le norme di funzionamento sono incomplete o non sono notificate ai soggetti interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   Qualora le autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai paragrafi 1 e 2, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard di cui al paragrafo 3 e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire un tribunale competente di uno degli Stati membri interessati al fine di ottenere l'ingiunzione ad attuare le norme di funzionamento.
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