Art. 10 · Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

Art. 10

Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 10 ott 2017
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie 1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie («commissione per la risoluzione alternativa delle controversie») al posto di una commissione consultiva per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa a norma dell'. Le autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un comitato di natura permanente («comitato permanente»). 2.   A eccezione delle regole sull'indipendenza dei propri membri di cui all', paragrafi 4 e 5, la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma. Una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, se del caso, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. In alternativa al tipo di procedura di risoluzione delle controversie applicato dalla commissione consultiva ai sensi dell', vale a dire la procedura con parere indipendente, qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale» (altrimenti nota come arbitrato sulla «migliore ultima offerta»), può essere concordato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del presente articolo e applicato dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento conformemente all'. 4.   Gli si applicano alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'.
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