Art. 4 · Copie in formato accessibile nel mercato interno

Art. 4

Copie in formato accessibile nel mercato interno

In vigore dal 13 set 2017
Copie in formato accessibile nel mercato interno Gli Stati membri garantiscono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano effettuare le operazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi Stato membro.
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