Art. 7
Sanzioni per le persone fisiche
In vigore dal 5 lug 2017
Sanzioni per le persone fisiche
1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.
I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all' si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR.
I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all', paragrafo 2, lettera d), e soggetti all', paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.
Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.
4. Qualora un reato di cui all', paragrafo2, lettere a), b) e c), e all', comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.
Storico versioni
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