Art. 18 · Relazioni e valutazione

Art. 18

Relazioni e valutazione

In vigore dal 5 lug 2017
Relazioni e valutazione 1.   Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 2.   Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli , se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso; b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati. 3.   Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. 4.   Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se: a) la soglia di cui all', paragrafo 2, è adeguata; b) le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all' sono sufficientemente efficaci; c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti. 5.   Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.
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