Art. 10
Congelamento e confisca
In vigore dal 5 lug 2017
Congelamento e confisca
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli . Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) vi provvedono in conformità di tale direttiva.
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