Art. 10 · Congelamento e confisca

Art. 10

Congelamento e confisca

In vigore dal 5 lug 2017
Congelamento e confisca Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli . Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) vi provvedono in conformità di tale direttiva.
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