Art. 95
Relazione scritta dettagliata e informazioni sulla fusione
In vigore dal 14 giu 2017
Relazione scritta dettagliata e informazioni sulla fusione
1. Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.
Tale relazione descrive inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.
2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l'assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché questi ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.
3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.
Storico versioni
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