Art. 93 · Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione

Art. 93

Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione

In vigore dal 14 giu 2017
Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione 1.   La fusione deve essere deliberata almeno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale delibera di approvazione deve essere adottata da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sociale. 2.   Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dall'operazione. 3.   La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.
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