Art. 84 · Deroghe a determinati requisiti

Art. 84

Deroghe a determinati requisiti

In vigore dal 14 giu 2017
Deroghe a determinati requisiti 1.   Gli Stati membri possono derogare all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli , quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese. 2.   Gli Stati membri possono non applicare l', paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli , e da 79 a 82 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale e azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto. 3.   Gli Stati membri garantiscono che l', l', paragrafo 1, l', paragrafi 1, 2 e 3, l', paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 72 a 75 e gli non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34).
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