Art. 83 · Requisiti in materia di voto per le decisioni dell'assemblea

Art. 83

Requisiti in materia di voto per le decisioni dell'assemblea

In vigore dal 14 giu 2017
Requisiti in materia di voto per le decisioni dell'assemblea Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all', paragrafi 4 e 5, e agli devono essere almeno adottate a una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato. Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel primo comma è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.
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