Art. 80 · Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro di azioni acquistate dalla società stessa o per suo conto

Art. 80

Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro di azioni acquistate dalla società stessa o per suo conto

In vigore dal 14 giu 2017
Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro di azioni acquistate dalla società stessa o per suo conto 1.   In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d'azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro è sempre deciso dall'assemblea. 2.   L' si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell', dal paragrafo 1 a 4; in questi casi, un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti. Essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione. 3.   Gli non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.
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