Art. 70 · Azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti

Art. 70

Azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti

In vigore dal 14 giu 2017
Azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti 1.   Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto. 2.   I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta, prima dell'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, da uno o più esperti indipendenti dalla società, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società. Si applicano l', paragrafi 2 e 3, e gli . 3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l'aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio. Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di uno o più esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione. Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione di uno o più esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti. 4.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società, purché tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 4, lettere da b) a f).
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