Art. 69 · Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

Art. 69

Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

In vigore dal 14 giu 2017
Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente.
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