Art. 66 · Accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie

Art. 66

Accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie

In vigore dal 14 giu 2017
Accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie 1.   L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all', all', paragrafo 1, e agli . 2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari.
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