Art. 65
Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati
In vigore dal 14 giu 2017
Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati
Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell' della direttiva 2013/34/UE o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.
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