Art. 65 · Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati

Art. 65

Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati

In vigore dal 14 giu 2017
Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell' della direttiva 2013/34/UE o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.
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