Art. 63
Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie
In vigore dal 14 giu 2017
Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie
1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:
a)
fra i diritti di cui sono fornite le azioni, dè in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;
b)
se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.
2. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che la relazione di gestione precisi almeno:
a)
i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;
b)
il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;
c)
in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni;
d)
il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-63