Art. 63 · Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie

Art. 63

Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie

In vigore dal 14 giu 2017
Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie 1.   Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti: a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, dè in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie; b) se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo. 2.   Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che la relazione di gestione precisi almeno: a) i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio; b) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni; c) in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; d) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.
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