Art. 6
Società a più soci
In vigore dal 14 giu 2017
Società a più soci
1. In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni a una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.
2. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro prevede che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.
3. Con la pronuncia di scioglimento di cui al paragrafo 2 la società deve essere liquidata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-6