Art. 57 · Restituzione di distribuzioni effetuate illegittimamente

Art. 57

Restituzione di distribuzioni effetuate illegittimamente

In vigore dal 14 giu 2017
Restituzione di distribuzioni effetuate illegittimamente Ogni distribuzione effettuata in contrasto con l' deve essere restituita dagli azionisti che l'hanno ricevuta, se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell'irregolarità delle distribuzioni effettuate a loro favore o non potevano ignorarla, tenuto conto delle circostanze.
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