Art. 56 · Norme generali sulla distribuzione

Art. 56

Norme generali sulla distribuzione

In vigore dal 14 giu 2017
Norme generali sulla distribuzione 1.   A eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto della società non permettono di distribuire. 2.   L'importo del capitale sottoscritto indicato al paragrafo 1 è diminuito dell'importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società, quando quest'ultimo non è contabilizzato all'attivo del bilancio. 3.   L'importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto. 4.   Il termine «distribuzione» figurante ai paragrafi 1 e 3 comprende, in particolare, il pagamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni. 5.   Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi, lo sottopone almeno alle seguenti condizioni: a) esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti, b) l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario. 6.   I paragrafi da 1 a 5 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve. 7.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere deroghe al paragrafo 1 nel caso di una società di investimento a capitale fisso. Ai fini del presente paragrafo, per «società di investimento a capitale fisso» si intendono esclusivamente le società: a) il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi; e b) che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni. Nella misura in cui le legislazioni degli Stati membri si avvalgono della facoltà di prevedere deroghe, esse: a) impongono a tali società di far comparire i termini «società di investimento» su tutti i documenti indicati all'; b) non consentono a una società di questo tipo il cui attivo netto sia inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di procedere a una distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, il totale dell'attivo della società quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore a una volta e mezza l'importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali; e c) impongono a ogni società di tale tipo che proceda a una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di precisarlo in una nota nei propri conti annuali.
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