Art. 5 · Autorizzazione per l'inizio dell'attività

Art. 5

Autorizzazione per l'inizio dell'attività

In vigore dal 14 giu 2017
Autorizzazione per l'inizio dell'attività 1.   La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'autorizzazione, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detta autorizzazione è concessa o negata. 2.   Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'autorizzazione a iniziare le attività sia concessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-5