Art. 38
Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili
In vigore dal 14 giu 2017
Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili
1. L'obbligo di pubblicità di cui all', lettera j) concerne i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta. Allorché detti documenti non sono redatti conformemente o in modo equivalente alla direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri possono esigere che siano compilati e resi pubblici i documenti contabili relativi alle attività della succursale.
2. Si applicano gli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-38