Art. 35
Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi
In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi
Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre alle menzioni prescritte all', il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro.
Storico versioni
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