Art. 33
Pubblicità nei casi di più succursali in uno Stato membro
In vigore dal 14 giu 2017
Pubblicità nei casi di più succursali in uno Stato membro
Allorché in uno Stato membro esistono più succursali create dalla stessa società, la pubblicità di cui all', paragrafo 2, lettera b) e all' può essere effettuata nel registro di una di queste succursali, a scelta della società.
Nel caso di cui al primo comma, l'obbligo di pubblicità delle altre succursali consiste nell'indicazione del registro della succursale nel quale la pubblicità è stata effettuata nonché del numero di iscrizione di tale succursale in detto registro.
Storico versioni
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