Art. 30
Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità
In vigore dal 14 giu 2017
Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità
1. L'obbligo della pubblicità di cui all' concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:
a)
l'indirizzo della succursale;
b)
l'indicazione delle attività della succursale;
c)
il registro presso il quale il fascicolo di cui all' è costituito per la società ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;
d)
la denominazione e il tipo della società e la denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società;
e)
la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:
—
in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta dalla società ai sensi dell', lettera d),
—
in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;
f)
—
lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla pubblicità effettuata dalla società ai sensi dell', lettere h), j) e k),
—
una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;
g)
i documenti contabili, alle condizioni previste all';
h)
la chiusura della succursale.
2. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere la pubblicità, quale prevista all':
a)
della firma delle persone di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) del presente articolo;
b)
dell'atto costitutivo e degli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, conformemente all', lettere a), b) e c), nonché delle modifiche di tali documenti;
c)
di un attestato del registro di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo concernente l'esistenza della società;
d)
di un'indicazione delle garanzie costituite sui beni della società situati in detto Stato membro, purché questa pubblicità sia relativa alla validità di tali garanzie.
Storico versioni
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